Criminal appeal dismissed as inadmissible generic rehash of lower court merits without specific Article 606(e) vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed a generic rehash of the lower court's decision without addressing specific motivational defects under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure. The court rejected claims regarding necessity and sentencing parameters, noting the lower court's summary judgment was immune from criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it constitutes a generic rehash of the merits without specifying the relevant motivational vices under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCELOQUE PERELOQUE ANNA nato a CATANZARO il 27/06/1973 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Anna Vecceloque Pereloque; ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e come tali inammissibili; considerato in aggiunta che i motivi presentano gli ulteriori motivi di inammissibilità: - il primo deduce "inadeguatezza" motivazionale in relazione all'esclusione dello stato di necessità ribadendo pedissequamente gli argomenti già adottati nel grado precedente senza tuttavia confrontarsi con la sentenza che denuncia l'assenza di prova tanto della condizione di necessità che della inevitabilità, su cui non viene spesa una parola nel ricorso; - anche il secondo ed il terzo motivo, che fanno riferimento a parametri di giudizio sconosciuti e quindi neon ammessi nel giudizio di cassazione ('inadeguatezza motivazionale'; 'falsa applicazione') o non sussistenti ('immotivato diniego') pretendono un terzo giudizio su aspetti (la clausola di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.; le attenuanti generiche) sulle quali la sentenza si è pronunciata con motivazione che, seppur sintetica, non è in questa sede criticabile, siccome immune da vizi di manifesta illogicità, nemmeno dedotti dalla ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con igliere stensore I