Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndiaye Bassirou inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a criminal conviction for offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code, claiming violations of law and flaws in reasoning. The court rejected these claims as they were merely reproductions of arguments already dismissed by the appellate court with sound legal logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of second instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BASSIROU nato il 10/10/1971 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ndiaye Bassirou; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura di reato di pericolo della detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, per la cui integrazione non rileva la configurabilità di un falso grossolano e sulla consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti in considerazione delle modalità di custodia, dell'assenza di documentazione, della quantità ed eterogeneità della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Il Pr sidente