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Ordinanza — n. 39854/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to cite specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Ferraro's criminal appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ferraro argued for violations of law and lack of motivation regarding a bank card loss, but the court found his arguments generic and insufficient. The decision relied on the requirement that appeals must specifically cite factual elements to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific facts procedural inadmissibility appellate review limits cassation procedural code tardivo pagamento delle spese truffa in materia di credito azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO LUIGI nato a CIRO' MARINA il 15/03/1962 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferraro Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva risulta generico poiché non si confronta con quella parte di motivazione (pg.3 e pg.5) ove si evidenzia che il bonifico della somma di C 1.350,00 a favore della Carta Poste Pay intestata all'imputato avvenne il 6 gennaio 2016 (con conseguente consumazione del reato, come si precisa a pg.5), cioè in epoca anteriore alla denuncia di smarrimento della carta medesima, e non successivamente (4 febbraio), come si sostiene nel ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così fleciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co siglier estensore Il Prsidente Fran esco F orit Piero Mes gostini AT DEPO S TA IS.R1 2 9 0"