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Ordinanza — n. 39852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA ALFREDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 15/02/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Lagana' Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sugli elementi di prova acquisiti e sulla loro idoneità a costituire indizi gravi precisi e concordanti); che, in ogni caso, è precluso dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni motivi di cassazione danneggiamento accertamento dell'ammontare del danno ricorso per inadempienza azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA ALFREDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 15/02/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lagana' Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sugli elementi di prova acquisiti e sulla loro idoneità a costituire indizi gravi precisi e concordanti); che, in ogni caso, è precluso dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Il Pr sidente