Ordinanza — n. 39852/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA ALFREDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 15/02/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Lagana' Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sugli elementi di prova acquisiti e sulla loro idoneità a costituire indizi gravi precisi e concordanti); che, in ogni caso, è precluso dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA ALFREDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 15/02/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lagana' Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sugli elementi di prova acquisiti e sulla loro idoneità a costituire indizi gravi precisi e concordanti); che, in ogni caso, è precluso dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Il Pr sidente