Italian court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds for challenging criminal responsibility findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe D'Ippolito inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal responsibility but failed to cite specific elements supporting his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal must specify the elements underlying the criticism; generic challenges lacking specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IPPOLITO GIUSEPPE nato a TARANTO il 19/06/1982 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST, pii TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Ippolito Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici rispetto alla pronuncia di penale responsabilità del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Cofisigli