Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Giaquinta's appeal against the second-instance criminal judgment inadmissible. The sole ground of appeal, contesting the subjective element of the crime, was found to be a mere repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the first-instance judge regarding the lack of legitimate possession of the land. Consequently, the court ruled that the appeal exceeded the scope of the admissibility review, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely repeat censure already adequately scrutinized and motivatedly rejected in the first instance, as such arguments do not constitute a specific and decisive distortion of the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTA GIUSEPPE nato a RIESI il 02/04/1962 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Giaquinta avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che confermava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 640bis cod.pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è reiterativo di censure adeguatamente scrutinate e motivatannente disattese in sede di merito; che in particolare già il giudice di primo grado (sent. Trib. pag.4), dopo aver dato conto della falsità del contratto di affitto allegato alle domande di sovvenzione, aveva evidenziato, alla luce delle dichiarazioni delle testi Zarba Lucia e Zarba Concetta, che al preliminare stipulato nell'anno 1998 non aveva fatto seguito il contratto definitivo e l'alienazione dei terreni in contestazione mentre non risultano elementi attestanti il legittimo possesso o la detenzione qualificata per altro titolo dei terreni stessi; che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente