Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Serio's appeal inadmissible due to a manifestly unfounded claim of insufficient reasoning. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court noted that judges need not consider every favorable element if they adequately examine and reference decisive negative factors or the absence of positive ones. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; The court's reasoning on denying generic mitigating circumstances is valid if it sufficiently addresses decisive negative elements or the lack of positive ones, without needing to examine all favorable facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO VINCENZO nato a PALERMO il 18/03/1978 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Serio Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Coisig