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Ordinanza — n. 39846/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39846/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINALI DUMITRU nato il 17/05/1976 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Mihali Dumitru; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapina impropria consumata (v. fra le altre, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01) opportunamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39846/2024 — snpen · Corte di Cassazione: fra le altre, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01) opportunamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina scippo furto di lieve entità reato di poca entità reato di coazione licenziamento per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINALI DUMITRU nato il 17/05/1976 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mihali Dumitru; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapina impropria consumata (v. fra le altre, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01) opportunamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co siglier estensore Il Pr sid