Ordinanza — n. 39845/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASELLI VANNI LINO nato a CREMA il 03/06/1984 TIZZANI NICOLE nato a CREMONA il 02/09/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39845/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASELLI VANNI LINO nato a CREMA il 03/06/1984 TIZZANI NICOLE nato a CREMONA il 02/09/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASELLI VANNI LINO nato a CREMA il 03/06/1984 TIZZANI NICOLE nato a CREMONA il 02/09/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aselli Vanni Lino e di Tizzani Nicole; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto contestato a Tizzani Nicole al capo A) di imputazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, conseguentemente, si chiede la riqualificazione anche della condotta contestata al coimputato Aselli Vanni Lino, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul diniego della richiesta di riqualificazione a fronte dell'assenza della titolarità di un diritto di pegno sul telefono cellulare da parte degli imputati); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendone la Corte motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici, in considerazione del pregiudizio complessivamente cagionato dagli imputati alla persona offesa (si veda, in proposito, pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Corjfsigliere 1éstensore Il PesLden