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Ordinanza — n. 39843/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion is not reviewable unless arbitrary or illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Yazid Mouad inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Mouad argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and imposed a sentence higher than the statutory minimum. The court ruled that judges have broad discretion in sentencing under Articles 132 and 133 of the Penal Code, which is only subject to review if the decision is arbitrary or illogical, a standard not met here.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial judge is not subject to appellate review unless the decision results from mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review mitigating circumstances statutory minimum arbitrary decision sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAZID MOUAD nato il 06/08/1996 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Yazid Mouad; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo edittale della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico come nella specie, ove il giudice peraltro ha ridotto la pena base inflitta in primo grado, indicando espressamente le ragioni per cui non poteva essere rideterminata in misura pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co