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Ordinanza — n. 39842/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Chantal Truzzi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed generic and non-specific, merely reiterating criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appellate court's reasoning regarding joint liability and the elements of fraud was upheld without substantive challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and non-specific, merely reiterating criticisms already adequately scrutinized and rejected by the court of first instance without presenting new or critical arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal reiteration of rejected arguments lack of specific criticism procedural dismissal truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa colpa concomitante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI CHANTAL nato a REGGIO EMILIA il 24/04/1995 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chantal Truzzi avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di truffa ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico ed aspecifico in quanto reitera censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con motiva congrua, esente da criticità logiche; che, in particolare, la Corte di merito ha argomentato sulla responsabilità concorsuale della prevenuta, intestataria del conto sul quale sono confluiti i profitti dei reati contestati nonché sulla sussistenza degli artifizi e raggiri, espressamente enunziati a pag. 4, ed integranti la fattispecie di truffa contrattuale, e con detta motivazione il difensore non si rapporta criticamente, limitandosi a sostenere del tutto assertivamente il mero rilievo civilistico dei fatti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dent