Ordinanza — n. 39841/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPICO ERNESTO nato a MILANO il 18/12/1966 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ernesto Serpico avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto di truffa contestato; letta la memoria a firma dell'Avv.F. Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPICO ERNESTO nato a MILANO il 18/12/1966 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ernesto Serpico avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto di truffa contestato; letta la memoria a firma dell'Avv.F. Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden