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Ordinanza — n. 39841/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39841/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPICO ERNESTO nato a MILANO il 18/12/1966 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ernesto Serpico avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto di truffa contestato; letta la memoria a firma dell'Avv.F. Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa contraffazione di merci reato economico licenziamento immediato per truffa reati di corruzione appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPICO ERNESTO nato a MILANO il 18/12/1966 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ernesto Serpico avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto di truffa contestato; letta la memoria a firma dell'Avv.F. Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden