Ordinanza — n. 39840/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 13/04/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'indebita applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata, in presenza di un unico precedente, non è consentito (in quanto non formulato con l'atto di appello e quindi non precedentemente dedotto, in violazione dell'art.606 comma 3 c.p.p.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 13/04/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'indebita applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata, in presenza di un unico precedente, non è consentito (in quanto non formulato con l'atto di appello e quindi non precedentemente dedotto, in violazione dell'art.606 comma 3 c.p.p.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 13/04/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'indebita applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata, in presenza di un unico precedente, non è consentito (in quanto non formulato con l'atto di appello e quindi non precedentemente dedotto, in violazione dell'art.606 comma 3 c.p.p.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigli re estensore Il P esident