Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds regarding fraud conviction under Article 640.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Claudio Gavioli inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of Article 640 regarding fraud, but the court found the arguments generic and failed to provide the necessary critical analysis against the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p. The appeal must contain specific legal grounds; generic complaints lacking critical argumentation against the lower court's reasoning are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVIOLI CLAUDIO nato a MILANO il 14/12/1969 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Gavioli avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di truffa ascrittogli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P