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Ordinanza — n. 39838/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO VERONICA nato a NAPOLI il 12/04/1987 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Cardillo Veronica; ritenuto che il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda ricorso per risarcimento danni pena minima condono delle spese procedurali attenuazione della pena restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO VERONICA nato a NAPOLI il 12/04/1987 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cardillo Veronica; ritenuto che il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Ccnsiglief estensore Il Pr sidente