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Ordinanza — n. 39835/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39835/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MANOLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/09/1983 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Bianchi Manolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di furto aggravato, non è consentito in sede di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione può procedere alla operazione richiesta entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella fattispecie oggi all'esame, per contro, la richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione a furto richiederebbe valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39835/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, la Corte di cassazione può procedere alla operazione richiesta entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella fattispecie oggi all'esame, per contro, la richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione a furto richiederebbe valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione furto aggravato recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale riserva di modificazione ripetizione dell'indebito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MANOLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/09/1983 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianchi Manolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di furto aggravato, non è consentito in sede di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione può procedere alla operazione richiesta entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella fattispecie oggi all'esame, per contro, la richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione a furto richiederebbe valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigli