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Ordinanza — n. 39832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMOR SABEUR nato il 31/10/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ben Amor Sabeur; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 34 d.lgs. n. 274/2000; Ordinanza — n. 39832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni azione civile spese di difesa rimborso delle spese risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Letto il ricorso di Ben Amor Sabeur; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMOR SABEUR nato il 31/10/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben Amor Sabeur; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così „deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Fran esco FlcJrit Piero Mess tini DE POSI ATA IN CANCEL :RIA 2 9 OTT 2