Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for evading critical evidence analysis by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Vincenzo Rotondo inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for fraudulent insolvency. The defense argued that the evidence regarding the rental of a van was posthumous and evaded critical scrutiny, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims. The higher court ruled that the appellate judges correctly analyzed the probative value of the evidence and that the defense's arguments lacked logical coherence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds merely reiterate reliefs already exhaustively examined and rejected by the court of first instance without providing new, decisive evidence or logical arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO VINCENZO nato a PIETRAVAIRANO il 13/02/1969 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Rotondo avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di insolvenza fraudolenta; ritenuto che i motivi di ricorso, che revocano in dubbio la concludenza probatoria degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto, reiterano rilievi che la Corte di merito ha analiticamente scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; che i giudici d'appello hanno in particolare confutato (pagg. 2,3) la tesi difensiva di un noleggio del furgone sporadico e postumo rispetto ai transiti contestati con argomenti rispetto ai quali la difesa elude il confronto critico, limitandosi a sollecitare una difforme valutazione delle emergenze processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente