Ordinanza — n. 39830/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANTI RAFFAELE nato a ROMA il 29/08/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Cianti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione e connessi reati di falso e sostituzione di persona; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub A) alla luce della confessione resa dall'imputato in ordine al furto dei documenti e della carta di credito in contestazione, è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, riproduttive di rilievi che la Corte di merito ha scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione (pag. 2-3) che dà conto dell'impossibilità di accedere alla tesi difensiva; che in particolare i giudici d'appello hanno richiamato la totale assenza di dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, segnalando la commissione del reato presupposto in La Spezia, città molto lontana dalla capitale, luogo di residenza dell'imputato che non ha mai riferito di essersi colà recato; che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3) che dà conto dell'impossibilità di accedere alla tesi difensiva; che in particolare i giudici d'appello hanno richiamato la totale assenza di dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, segnalando la commissione del reato presupposto in La Spezia, città molto lontana dalla capitale, luogo di residenza dell'imputato che non ha mai riferito di essersi colà recato; che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANTI RAFFAELE nato a ROMA il 29/08/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Cianti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione e connessi reati di falso e sostituzione di persona; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub A) alla luce della confessione resa dall'imputato in ordine al furto dei documenti e della carta di credito in contestazione, è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, riproduttive di rilievi che la Corte di merito ha scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione (pag. 2-3) che dà conto dell'impossibilità di accedere alla tesi difensiva; che in particolare i giudici d'appello hanno richiamato la totale assenza di dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, segnalando la commissione del reato presupposto in La Spezia, città molto lontana dalla capitale, luogo di residenza dell'imputato che non ha mai riferito di essersi colà recato; che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres e.P.t.è"--