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Ordinanza — n. 39825/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts or logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Stecchi Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of criminal liability for contract fraud lacked proper reasoning, proposing an alternative factual reconstruction. The court rejected this, citing the principle of preclusion which forbids the cassation judge from re-evaluating facts or testing the logical soundness of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The cassation judge is precluded from re-evaluating facts or testing the logical tenability of the lower court's reasoning when dismissing an appeal based on alleged defects in motivation.

Parole chiave

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preclusion principle cassation review limits defect in motivation alternative factual reconstruction contract fraud liability truffa per mestiere abbandono del procedimento per truffa ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STECCHI FRANCO nato a PADOVA il 09/02/1955 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stecchi Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contrattuale contestato, prospettando un'alternativa ricostruzione dei fatti, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento improntati a soluzioni alternative (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si vedano, in particolare, pagg. 8-12 sulla ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito alla luce del compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co igliere stensore Il