Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of admissibility and reiterative grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Mazzola's appeal against the Second Instance Court's conviction for aggravated robbery inadmissible. The appellant argued regarding the aggravating circumstance of using a weapon and the sentencing disparity among co-defendants, but the court found these arguments either reiterative of previous rejected contentions or outside the scope of cassation review. Consequently, the lower court's decision was upheld because the disputed issues involved factual reconstruction and discretionary sentencing judgments that do not permit further legal scrutiny.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability and sentencing are inadmissible if they merely reiterate contentions already examined by the court of first instance or concern discretionary acts of the trial judge supported by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiterative grounds rejection sentencing discretion review aggravated robbery conviction co-defendant role comparison calcolo del contributo causale corresponsabilità della vittima contributo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 114 cod.pen.
Art. 69 cod. pen.
114 cod.pen.; che la conferma del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. risulta insuscettibile di censura in quanto adeguatamente giustificata anche in termini di congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri previsti dall'art.133 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 114 cod.pen
art. 69 cod. pen
114 cod.pen.; che la conferma del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 19/02/1981 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Mazzola avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma in capo al prevenuto, è reiterativo di censura già sottoposta al vaglio della Corte di merito che l'ha disattesa con corretti argomenti giuridici e pertinenti richiami ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (pagg. 3-4); che, peraltro, la dedotta violazione di legge è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; rilevato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da una motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, come nella specie; che, in particolare, non ha pregio l'assunto difensivo in ordine alla necessità di differenziare il trattamento sanzionatorio tra i coimputati in ragione del concreto ruolo ricoperto nell'esecuzione delittuosa, deduzione che non tiene conto della parificazione causale dei contributi concursuali, con la sola eccezione normativamente prevista dall'art. 114 cod.pen.; che la conferma del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. risulta insuscettibile di censura in quanto adeguatamente giustificata anche in termini di congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l' 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il