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Ordinanza — n. 39822/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sole ground concerns non-appealable issue already ruled by Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raucci Rita inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Raucci argued that the acquittal on the charge of association constituted a new legal qualification, but the court found this ground irrelevant because it concerned a matter already examined and rejected by the Supreme Court in a prior annulment decision. Consequently, the appeal was dismissed as it did not raise a new issue subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground concerns a legal qualification already scrutinized and rejected by the Supreme Court in a prior decision, as such matters are not subject to further review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal res judicata legal qualification Supreme Court review procedural costs difetto di legittimazione dell'associazione procedura di ricusazione diritto all'affiliazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sixth Section of the Supreme Court, annulment decision with remittal
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI RITA nato a CASERTA il 23/10/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raucci Rita; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 11) di imputazione, non è consentito in quanto concernente una questione non oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, che aveva già scrutinato il motivo ritenendolo del tutto infondato (si veda, in particolare, pag. 25 della sentenza di annullamento con rinvio della sesta sezione penale di questa Corte); che l'assoluzione dal reato associativo non involge il decisum di infondatezza adottato dalla Suprema Corte poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, riguarda un tema di doglianza autonomo e relativo a differenti elementi di fatto, non più sindacabili poiché oggetto di giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co