Criminal appeal dismissed for inadmissibility; aggravating circumstances and generic mitigating factors upheld by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Volpicelli Massimiliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance under Article 416-bis and the recognition of generic mitigating factors, but the Court found these arguments manifestly unfounded. The lower court's reasoning was deemed sufficient as it logically confirmed the aggravating circumstance and provided a congruent reference to the defendant's negative conduct when denying mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis 1 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's confirmation of aggravating circumstances or denial of mitigating factors is based on correct logical and legal arguments, requiring only a congruent reference to decisive elements rather than an exhaustive listing of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 19/11/1986 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Volpicelli Massimiliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha confermato la sussistenza della predetta aggravante con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla minaccia implicita ma sufficientemente chiara rivolta dagli imputati, presentatisi in tre in cantiere, con atteggiamento aggressivo e sostenendo di essere emissari di un gruppo camorristico locale); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sulla gravità della condotta tenuta dall'imputato, aggravata ex art.416 bis. 1 c.p., che ha impedito di riconoscergli le invocate attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere stensore Il Pr