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Ordinanza — n. 39819/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against robbery conviction for generic and unfounded procedural and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ligios Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his responsibility for robbery and sentencing, arguing that his statements to the prosecutor were inadmissible and that mitigating circumstances were improperly applied. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the evidence regarding the vehicle and phone records sufficiently supported the conviction even without the disputed statements, and that the defendant's arguments regarding minor damage and lack of compensation contradicted the actual loss and the nature of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 350 comma 7 cod.proc.pen.; Art. 62 cod.pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and unfounded, as the judgment remains adequately supported by other evidence and the defendant's arguments regarding mitigating circumstances lack factual basis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction confirmation inadmissible statements exclusion mitigating circumstances rejection court costs and fine commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 350 comma 7 cod.proc.pen.
ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen.
Art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen.
artt. 628 cod.pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ligios Andrea avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 628 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGIOS ANDREA nato a TORINO il 15/08/1999 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ligios Andrea avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 628 cod.pen. e 4 L. 110/75 e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputato alla P.G. ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto, alla luce delle corrette considerazioni giuridiche svolte dai giudici d'appello (pag. 3-4), anche in ipotesi di espunzione delle predette dal compendio probatorio il giudizio di responsabilità resterebbe adeguatamente presidiato dagli accertamenti degli operanti in ordine alla disponibilità del veicolo utilizzato per la commissione della rapina e dalle risultanze dei tabulati telefonici; che le doglianze in punto di mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. non risultano devolute in appello alla luce della rassegna analitica effettuata dalla Corte di merito (pag.

3) e s'appalesano, in ogni caso, destituite di fondamento; che, infatti, quanto alla particolare tenuità del danno la prospettazione difensiva collide con l'entità della somma sottratta alle pp.00., non qualificabile alla stregua dell'irrisorietà economica, e con il costante orientamento di legittimità che impone di considerare ai fini dell'integrazione della circostanza il complesso degli effetti pregiudizievoli della condotta in ragione della plurioffensività del delitto di rapina; che con riguardo alla diminuente dell'art. 62 n. 6 cod.pen. non consta, alla luce delle sentenze di merito, l'avvenuto risarcimento del danno ovvero l'elisione delle conseguenze dannose del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere este