Cassation court dismisses appeal on sentencing as penalty calculation was not arbitrary or manifestly illogical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Teresa Buonomo inadmissible regarding the sentencing for fraud and impersonation. The appellant argued that the base penalty and continuation increase were not specified, yet the court found the final sentence modest and logically derived from the crime's gravity. Consequently, the court ruled that implicit motivation is valid when the penalty is near the minimum, rejecting the claim of arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 cod. pen.; The court may implicitly determine the base penalty and continuation increase when the final sentence is low and not arbitrary, requiring no explicit specification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO TERESA nato a NAPOLI il 25/02/1979 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Teresa Buonomo avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la responsabilità dell'imputata per i delitti di truffa e sostituzione di persona nonché il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio, che lamenta la mancata specificazione della pena base e dell'aumento per continuazione, è manifestamente infondato; che, invero, come rilevato dalla stessa difesa, alla luce dei titoli di reato per cui è condanna risulta agevole inferire che il reato di maggiore gravità è stato individuato nella fattispecie di truffa e la modesta consistenza della pena finale, tenuto conto della decurtazione per il rito, attesta una determinazione della pena base ben distante dalla media edittale e un assai contenuto aumento a titolo di continuazione; che si è, pertanto, di fronte a una quantificazione che non si presta ad essere qualificata come arbitraria o manifestamente illogica, avuto riguardo alle modalità dell'azione e alla personalità della ricorrente; che questa Corte ha già ritenuto la legittimità della motivazione implicita nei casi di determinazione della pena ai minimi o in misura ad essi prossima e di esiguo aumento a titolo di continuazione, dovendo in siffatta evenienza escludersi ogni abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod.pen. e ritenersi "che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione" (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estenso