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Ordinanza — n. 39815/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39815/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA GHERARDESCA KRISTIAN nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kristian Della Gherardesca avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di rilievi in punto di ascrivibilità soggettiva della condotta adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrua motivazione, con la quale l'impugnazione non si rapporta in termini puntuali; che anche le residue censure relative alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche esprimono mero dissenso rispetto a valutazioni sostenute da un corretto scrutinio delle emergenze processuali trasfuso in una motivazione esente dai prospettati vizi; che, infatti, i giudici d'appello hanno rimarcato la cospicua biografia criminale del ricorrente, segnata da una ventennale recidività specifica e da una ingravescente proclività a delinquere, escludendo la sussistenza di emergenze atte a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria ex art. 62 bis cod.pen. a fronte di un trattamento già ragguagliato ai minimi edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 39815/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod.pen. a fronte di un trattamento già ragguagliato ai minimi edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA GHERARDESCA KRISTIAN nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kristian Della Gherardesca avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di rilievi in punto di ascrivibilità soggettiva della condotta adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrua motivazione, con la quale l'impugnazione non si rapporta in termini puntuali; che anche le residue censure relative alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche esprimono mero dissenso rispetto a valutazioni sostenute da un corretto scrutinio delle emergenze processuali trasfuso in una motivazione esente dai prospettati vizi; che, infatti, i giudici d'appello hanno rimarcato la cospicua biografia criminale del ricorrente, segnata da una ventennale recidività specifica e da una ingravescente proclività a delinquere, escludendo la sussistenza di emergenze atte a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria ex art. 62 bis cod.pen. a fronte di un trattamento già ragguagliato ai minimi edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres