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Ordinanza — n. 39814/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and unfounded regarding sentencing reduction for property damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Viviani's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Viviani argued for a broader finding of liability and specific mitigating circumstances, but the appellate court had already established the evidentiary basis for the crime and rejected the claim of minor damage due to the severity of the loss and the defendant's habitual nature. The court ruled that the appeal's arguments were generic and lacked specific grounds, leading to the dismissal of the request and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and manifestly unfounded, as the lower court has clearly demonstrated the probative elements and the impossibility of applying specific mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific and unfounded property damage habitual offender sentencing reduction Cassa delle ammende evidentiary capacity pregiudizio dimostrabile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 62 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI MAURO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 08/10/1978 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mauro Viviani avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, limitata la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento ad una sola delle autovetture in contestazione, rimodulava la pena inflitta; ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata ben evidenziato gli elementi che integrano la piattaforma probatoria e la loro univoca capacità rappresentativa in ordine alla sussistenza del reato e all'addebitabilità soggettiva; che del tutto generiche s'appalesano anche le censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito evidenziato l'impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità in ragione dell'entità del danno cagionato alla p.o. e dei precedenti, plurimi e specifici, integranti l'abitualità ostativa, circostanza quest'ultima legittimamente valorizzata anche ai fini della prognosi di non meritevolezza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre d