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Ordinanza — n. 39813/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishment plea in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sandra Palanza's appeal inadmissible, ordering her to pay costs and fines. The lower court had convicted Palanza of aggravated theft and misuse of a bank card, reversing a first-instance acquittal. The appeal was rejected because the plea of non-punishment due to minor offense was not formally raised before the Court of Appeal, violating procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The accused must expressly request the application of the non-punishment institution in the second instance to avoid preclusion, as such issues cannot be raised for the first time before the Court of Cassation.

Parole chiave

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procedural preclusion non-punishment plea second instance appeal Court of Cassation failure to raise plea motivi di cassazione domanda di revisione dell'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019
pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 15659 del 08/03/2018
Sez. 7, Ord. n. 15659 del 08/03/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALANZA SANDRA nato a ROCCACASALE il 18/08/1968 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sandra Palanza avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, ribaltando l'esito assolutorio di primo grado, dichiarava l'imputata colpevole dei delitti di furto aggravato e continuato e indebito utilizzo della carta bancomat della p.o. con riguardo alle condotte successive al 18/4/2016, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; letta la memoria difensiva a firma degli Avv.ti A. Margiotta e V. Masci e dato atto delle conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono della parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso che censurano il giudizio di responsabilità della prevenuta revocando in dubbio l'attendibilità della persona offesa, sono strutturati in fatto e manifestamente infondati, avendo la Corte di merito (pagg. 4-7) dato conto dell'attendibilità della denunziante, della marginalità e mera apparenza delle contraddizioni segnalate dalla difesa, dell'esistenza di corposi riscontri alla ricostruzione accusatoria, rivenienti dalle dichiarazioni dei testi Vinciguerra ed Anzuini, dalle quali emerge il reiterato uso personale ed abusivo della carta di pagamento della p.o.; rilevato che l'ulteriore motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione e la carente motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

è inammissibile in quanto la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità in discorso non risulta formulata alla Corte di merito e, implicando valutazioni di merito, non può essere introdotta per la prima volta in questa sede; che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che, in caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Rv. 280945-01;

Sez. 7, Ord. n. 15659 del 08/03/2018, Rv. 272913-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo. 2 u-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De Benedictis Caterina che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigli