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Ordinanza — n. 39811/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39811/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIGANDI ANTONIO nato a MESSINA il 24/01/1966 BRIGANDI' GIOVANNI nato a MESSINA il 19/02/1962 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 39811/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIGANDI ANTONIO nato a MESSINA il 24/01/1966 BRIGANDI' GIOVANNI nato a MESSINA il 19/02/1962 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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contraffazione di merci accuse di truffa licenziamento immediato per truffa reato economico indagine internazionale per truffa inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIGANDI ANTONIO nato a MESSINA il 24/01/1966 BRIGANDI' GIOVANNI nato a MESSINA il 19/02/1962 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Antonio Brigandì e Giovanni Brigandì avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la penale responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata in concorso loro ascritta in rubrica e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava il trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso che censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la conferma del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti per il delitto loro ascritto è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento del diniego di riapertura dell'istruttoria, segnalando la completezza dei materiali acquisiti e l'inesistenza di lacune da colmare con la richiesta perizia estimativa, alla luce delle consulenze acquisite in contraddittorio, redatte da professionisti qualificati; che i giudici d'appello hanno, inoltre, chiarito che gli argomenti che revocano in dubbio l'attendibilità della p.o., rimarcandone la scarsa solvibilità economica, si pongono ai margini della vicenda a giudizio costituita da una protratta truffa contrattuale i cui contorni sono stati ampiamente e correttamente scrutinati; che i rilievi che la difesa assume pretermessi in ordine alla esatta corrispondenza dei beni valutati dai consulenti rispetto a quelli compravenduti sono destituiti di pregio sol che si consideri che lo stesso consulente della difesa, come si evince a pag. 6 della sentenza impugnata, ha proceduto senza riserva a stima dei beni indicati dalla p.c. e che gli stessi, secondo la non contestata prospettazione d'accusa, erano corredati da certificati d'autenticità provenienti dal Brigandì Antonio; che, inoltre, la Corte di merito ha congruamente scrutinato le doglianze in punto di concorso del Brigandì Giovanni, dando conto dell'apporto causale dal medesimo fornito alla realizzazione dell'illecito; che, pertanto, il difensore sollecita una rivalutazione dei materiali processuali preclusa in questa sede a fronte della conforme valutazione dei giudici di merito e dell'assenza di decisivi travisamenti; che ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo in quanto non consta con riguardo alla richiesta d'esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. la devoluzione in appello (sentenza pag. 3); la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti è in via logica disattesa dall'effettuata comparazione nel senso dell'equivalenza, ritenuta rispondente alle connotazioni del fatto e alla personalità degli autori alla stregua dei parametri ex art. 133 cod.pen.; che il diniego del beneficio della sospensione condizionale in favore di Brigandì Antonio è stato correttamente giustificato alla luce delle risultanze del certificato penale acquisito in atti; che, infine, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr.

Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigl