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Ordinanza — n. 39810/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for trademark counterfeiting, rejecting lack of expert evidence and gross counterfeiting claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark counterfeiting and illegal detention. The appellant argued the trial court erred by omitting expert testimony to prove counterfeiting, but the court ruled that multiple factual elements, such as packaging and storage conditions, suffice without technical appraisal. Furthermore, the court rejected the claim regarding gross counterfeiting, noting that the crime protects public trust and does not require actual deception to be consummated.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: The crime of counterfeiting is a danger crime where the protection of public trust is the primary objective, meaning the realization of deception is not required for its configuration, and expert evidence is not mandatory if other elements corroborate the falsity.

Parole chiave

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trademark counterfeiting danger crime public trust protection lack of expert evidence gross counterfeiting requirement contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli frode doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
648, comma 4, cod.pen., rimodulava il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod.pen.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
art. 474 cod.pen
648, comma 4, cod.pen., rimodulava il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA FRANCO nato a NAPOLI il 15/10/1971 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Orabona avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che confermava la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione ed illecita detenzione a fini di vendita di merce con marchi contraffatti e, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen., rimodulava il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod.pen. è manifestamente infondato; la Corte territoriale, infatti, ha dato conto alle pagg. 5/6 delle ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame sul punto, escludendo la necessità di accertamenti peritali al fine della prova della contraffazione dei marchi in linea con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza di accertamenti tecnici sulla base di una pluralità di elementi quali l'assenza di documentazione comprovante il lecito acquisto dei beni, le modalità di confezionamento dei singoli capi, il numero, la tipologia e le caratteristiche merceologiche; il prezzo di offerta al pubblico, le modalità di custodia (nella specie alla rinfusa all'interno del veicolo sul quale il ricorrente viaggiava), elementi convergenti nell'attestazione della contraffazione dei marchi e non contrastati da alcuna specifica e contraria allegazione difensiva in punto di liceità della merce sequestrata; che il secondo motivo in punto di grossolanità del falso non risulta devoluto in appello (pag. 6 sentenza impugnata) ed è, comunque, manifestamente infondato alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722 - 01); 2 DE ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consiglier