Ordinanza — n. 39808/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA MASSIMO nato a CAGLIARI il 20/10/1990 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mura Massimo avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che le cumulative doglianze svolte nell'unico motivo d'impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d'appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA MASSIMO nato a CAGLIARI il 20/10/1990 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mura Massimo avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che le cumulative doglianze svolte nell'unico motivo d'impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d'appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA MASSIMO nato a CAGLIARI il 20/10/1990 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mura Massimo avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che le cumulative doglianze svolte nell'unico motivo d'impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d'appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente