Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds are repetitive and factually unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Gastaldi inadmissible regarding a conviction for recidivism. The appellant argued against the subjective element of the crime, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's already scrutinized reasoning. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or manifestly unfounded because the established facts logically preclude the alternative legal qualification sought by the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASTALDI ALESSIO nato a CAGLIARI il 16/06/1974 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Gastaldi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla sentenza impugnata e disattesi con congrua motivazione, priva di aporie e frizioni logiche, in piena aderenza ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie di ricettazione implica in via logica il rigetto della richiesta di qualificazione del fatto alla stregua della contravvenzione ex art. 712 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente