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Ordinanza — n. 39805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible for receiving stolen driver's license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Amari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Amari of receiving a stolen driver's license while applying lenient sentencing factors despite his prior record. The court rejected the appeal because the arguments were generic, repetitive of issues already thoroughly examined by the lower courts, and lacked logical friction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and merely reproduces points of criticism already adequately scrutinized by the court of first instance with a detailed and logical motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments receiving stolen license court costs order recidiva guida nonostante revoca della patente revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 648, comma 4 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI MOHAMED nato il 06/01/1973 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohanned Amari avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione e, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione del reato sub B), rideternninava la pena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione puntuale che non mostra frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali, pacifica la responsabilità per la ricezione della patente di guida di provenienza furtiva, hanno evidenziato il benevolo trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice, il quale ha riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4 cod.pen. e concesso le attenuanti generiche nonostante i precedenti, anche specifici, che militano a carico del ricorrente senza annettere valenza negativa all'interruzione del percorso per messa alla prova a seguito dell'intervenuto stato detentivo per espiazione pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ident