Ordinanza — n. 39804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERONI ALESSANDRO nato a ROMA il 29/08/1973 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Pieroni avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 642 cod.pen. ascrittogli in rubrica; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono reiterativi di doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito e, comunque, manifestamente infondati; che, quanto alla sussistenza della recidiva, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per la continuità del percorso criminoso dell'imputato, segnato da un'ingravescente inclinazione al delitto e da una sua accresciuta pericolosità; che, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte è ferma nel richiedere che la mitigazione sanzionatoria che le stesse determinano sia ancorata a elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente sicchè legittimamente la Corte di merito ha valorizzato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod.pen. ascrittogli in rubrica; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono reiterativi di doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito e, comunque, manifestamente infondati; che, quanto alla sussistenza della recidiva, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per la continuità del percorso criminoso dell'imputato, segnato da un'ingravescente inclinazione al delitto e da una sua accresciuta pericolosità; che, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte è ferma nel richiedere che la mitigazione sanzionatoria che le stesse determinano sia ancorata a elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente sicchè legittimamente la Corte di merito ha valorizzato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERONI ALESSANDRO nato a ROMA il 29/08/1973 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Pieroni avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 642 cod.pen. ascrittogli in rubrica; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono reiterativi di doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito e, comunque, manifestamente infondati; che, quanto alla sussistenza della recidiva, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per la continuità del percorso criminoso dell'imputato, segnato da un'ingravescente inclinazione al delitto e da una sua accresciuta pericolosità; che, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte è ferma nel richiedere che la mitigazione sanzionatoria che le stesse determinano sia ancorata a elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente sicchè legittimamente la Corte di merito ha valorizzato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre '