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Ordinanza — n. 39801/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific grounds and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of criminal liability and sentencing, arguing against recidivism and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as lacking the required specificity under procedural law and deemed the lower court's reasoning on criminal continuity and negative personality assessment legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds lack specific detail or are manifestly unfounded, and the lower court's assessment of recidivism and mitigating factors remains valid if logically and legally justified.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds manifestly unfounded arguments recidivism assessment generic mitigating circumstances sentencing discretion court costs award frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
642 cod.pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 642 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 642 cod.pen
art. 581 cod. proc. pen
642 cod.pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANI LISE° GIOVANNI nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 04/03/1971 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Liseo Giovanni Gaetani avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto ex art. 642 cod.pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati; che, infatti, la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, illustrando i precedenti - di natura delittuosa- iscritti a carico del ricorrente e argomentando circa la continuità criminosa denotata dal fatto a giudizio, ritenuto espressione di ingravescente pericolosità del suo autore in conformità con i principi dettati in materia da questa Corte; che, quanto alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha legittimamente fondato il diniego su un giudizio personologico negativo in assenza di emergenze che ne attestassero la meritevolezza; che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata, come nella specie, una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima ad esso in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

9.- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estens