Ordinanza — n. 39800/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHARBI ABDELADIM nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Rharbi Abdeladim avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, rimodulava il trattamento sanzionatorio a suo carico; considerato che l'unico motivo del ricorso a firma dell'Avv. B. Foti è reiterativo di censure in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito (pag. 5,6) con un percorso logico privo di fratture e palesi illogicità; che anche il ricorso a firma dell'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: B. Foti è reiterativo di censure in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito (pag. 5,6) con un percorso logico privo di fratture e palesi illogicità; che anche il ricorso a firma dell'Avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHARBI ABDELADIM nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Rharbi Abdeladim avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, rimodulava il trattamento sanzionatorio a suo carico; considerato che l'unico motivo del ricorso a firma dell'Avv. B. Foti è reiterativo di censure in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito (pag. 5,6) con un percorso logico privo di fratture e palesi illogicità; che anche il ricorso a firma dell'Avv.
Saverio Ventura non supera il preliminare vaglio d'ammissibilità, stante la riproposizione di censure in fatto alla ricostruzione operata dai giudici di merito in assenza di decisivi travisamenti delle prove dichiarative acquisite e la sollecitazione ad una alternativa lettura del compendio probatorio che esula dal perimetro del sindacato di legittimità; rilevato che in particolare la Corte di merito ha dato conto a pag. 6 delle ragioni che rendono affidabile la narrazione della p.o. con riferimento all'avvenuto spossamento dei biglietti oggetto di contestazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il