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Ordinanza — n. 39798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA CARLA GIUSEPPINA nato a MONCALIERI il 30/07/1964 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carla Giuseppina Scaglia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di tentata estorsione in rubrica ascritto; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, facendo corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata la fattispecie anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018,Rv. 274508- 01;Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501 - 01, cui adde Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 51949 del 20/09/2018,Rv. 274508- 01;Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501 - 01, cui adde Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800;

Parole chiave

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tentata estorsione abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni coazione penale mercede di mediazione complicità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA CARLA GIUSEPPINA nato a MONCALIERI il 30/07/1964 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carla Giuseppina Scaglia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di tentata estorsione in rubrica ascritto; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, facendo corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata la fattispecie anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018,Rv. 274508- 01;Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501 - 01, cui adde Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800;

Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Rv. 185152); che inoltre la sentenza impugnata ha ben chiarito (pag.

4) come nella specie debba escludersi che la ricorrente abbia svolto l'attività di mediazione per spirito solidaristico nei confronti della vittima, stante l'irrevocabile accertamento in ordine alla sua partecipazione alla truffa in danno della p.o.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere est