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Ordinanza — n. 39797/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39797/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIA GUIDO nato a PINEROLO il 31/01/2001 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Guido Fazia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con corretti argomenti giuridici; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente confutato i rilievi difensivi intesi alla riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di tentato furto ( pag. 3 e segg.), effettuando un'analitica ricostruzione dell'episodio sulla base dei file video acquisiti al fascicolo processuale e rimarcando l'uso di violenza fisica da parte dell'imputato e del complice nei confronti del dipendente dell'esercizio commerciale; che appaiono, pertanto insussistenti i vizi denunziati, mirando le doglianze formulate ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di frizioni logiche e di travisamento delle fonti valorizzate; considerato che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio è del tutto generico e privo dei requisiti indispensabili ad un'utile devoluzione ex art. 581, comma primo lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata difesa contro le pratiche commerciali illecite atti impugnabili reato impossibile scippo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIA GUIDO nato a PINEROLO il 31/01/2001 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Guido Fazia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con corretti argomenti giuridici; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente confutato i rilievi difensivi intesi alla riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di tentato furto ( pag. 3 e segg.), effettuando un'analitica ricostruzione dell'episodio sulla base dei file video acquisiti al fascicolo processuale e rimarcando l'uso di violenza fisica da parte dell'imputato e del complice nei confronti del dipendente dell'esercizio commerciale; che appaiono, pertanto insussistenti i vizi denunziati, mirando le doglianze formulate ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di frizioni logiche e di travisamento delle fonti valorizzate; considerato che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio è del tutto generico e privo dei requisiti indispensabili ad un'utile devoluzione ex art. 581, comma primo lett.

d) cod.proc.pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre