Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Piccolo Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming liability for insurance fraud under Article 642 of the Penal Code. The court found the appeal's arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin regarding evidence admissibility and sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates censure already examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO NICOLA nato a NAPOLI il 27/03/1998 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piccolo Nicola avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 642 cod.pen. e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo in tutte le sue sottoarticolazioni è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con corretti argomenti giuridici; che, infatti, i giudici d'appello (pag.
3) hanno ampiamente confutato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, chiarendo che la prova della fittizietà del sinistro riposa non solo sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato ma sulle emergenze, autosufficienti, costituite dal disconoscimento ad opera della controparte Chiocca e dall'incompatibilità dei danni riscontrati con la dinamica denunziata; che in ogni caso correttamente i giudici di merito hanno esclusa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Piccolo all'investigatore privato della compagnia assicuratrice alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato di frode in assicurazione previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272674 - 01;Sez. 2 n. 884/24 del 20/2/2024, n.m;
Sez. 7, Ord. n. 16584/24 del 20/2/24); che manifestamente infondati risultano i rilievi in punto di violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio alla stregua del quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito, non contrastato da contrarie e attendibili allegazioni volte a inficiarne la concludenza; rilevato che risultano, altresì, manifestamente infondate le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata disatteso la richiesta difensiva di mitigazione sanzionatoria con motivazione adeguata e rispettosa dei criteri ex art. 133 cod.pen., evidenziando l'assenza di profili di meritevolezza e rimarcando l'esistenza di precedenti che escludono l'occasionalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8