Italian Court dismisses appeal against fraud conviction, upholding sentencing due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fernando Manca inadmissible, rejecting his challenge to the fraud conviction and sentence. The appellate court had already thoroughly scrutinized the evidence regarding the bank account and email address used in the transactions, finding no grounds for re-evaluation. Consequently, the Court affirmed that the defense's arguments regarding mitigating circumstances were unfounded and the original penalty was appropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, Art. 62, Art. 62-bis c.p.; An appeal against a criminal conviction is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the contested points and no specific procedural errors or decisive misinterpretations of evidence are demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA FERNANDO nato a CORMANO il 18/12/1961 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fernando Manca avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la conferma della penale responsabilità del prevenuto per il reato ascrittogli e il trattamento sanzionatorio irrogato, reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con congrua motivazione dalla sentenza impugnata; che in particolare i giudici d'appello hanno ribadito la concludenza delle circostanze relative all'intestazione del conto e della carta postepay su cui è confluito il versamento dell'acconto versato dalla p.o. e la riferibilità al ricorrente dell'indirizzo mail utilizzato per le trattative; che le doglianze difensive in punto di responsabilità sollecitano, quindi, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che le doglianze relative al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici territoriali escluso la particolare tenuità del danno in ragione dell'entità della somma frodata, non qualificabile come irrisoria, in conformità al costante indirizzo interpretativo di questa Corte, e rimarcato l'impossibilità di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. alla luce dei precedenti, anche specifici (pag.
2) che militano a carico del ricorrente, legittimamente stimando recessive le condizioni di marginalità sociale segnalate dalla difesa e congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ott