Italian court dismisses appeal for adding new sentencing mitigation arguments not in original appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer introduced new arguments regarding generic sentencing mitigation solely in an amended submission. The court held that these new grounds lacked a functional connection to the original appeal, which exclusively addressed criminal liability. Consequently, the court rejected the request to mitigate the sentence based on the defendant's gambling addiction, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 581, lett. a), cod. proc. pen.: New grounds for appeal must relate to issues raised in the original complaint; arguments introduced later without functional connection are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Grassi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è per più versi inammissibile; che, infatti, le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono state introdotte dal difensore solo in sede di motivi aggiunti in assenza di collegamento funzionale con l'atto d'appello che investiva esclusivamente il profilo della responsabilità; che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259- 01;Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821-01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294-01); che, in ogni caso, le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato ai fini del diniego la cospicua mole di precedenti specifici (49) che milita a carico dell'imputato, stimando la ludopatia un mero movente dell'azione delittuosa, inidonea a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre