Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39791/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39791/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; • Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39791/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; • Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina confessione testimonianza inattendibile testimonianza della vittima tentata rapina abbandono del procedimento per truffa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Cà\1siliere e tensore Il Pr- -n