Ordinanza — n. 39791/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; • Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39791/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; • Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a ASTI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bruno Fabrizio nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell'atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circostanza centrale ai fini della affermazione dell'imputato, costituita dalla piena confessione; evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzionato la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapinatore da parte della persona offesa ed esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato) non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l'atto d'appello non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Cà\1siliere e tensore Il Pr- -n