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Ordinanza — n. 39790/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for material error filed personally by convicted defendant without special counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant requested the annulment of a final judgment based on material error, but the court noted that under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be submitted by a special defense attorney. Consequently, the court ruled that the personal filing violated mandatory procedural requirements established by recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: The extraordinary appeal for material error cannot be filed personally by the convicted person and must be submitted by a special defense attorney to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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extraordinary appeal material error personal filing inadmissibility special defense attorney requirement Code of Criminal Procedure procedural standing rules correzione di errore materiale requisito della firma autografa vizi formali legali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinarío per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinarío per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore
Tra le non massimate, Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO STEFANO nato a TRIESTE il 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che con sentenza deW8/2/2024 la Quarta sezione di questa Corte Suprema dichíarava inammíssibile il ricorso proposto da Stefano Apollonio avverso l'ordinanza emessa il 27/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con oggetto la richiesta di restituzione in termini per proporre opposìzìone ad un decreto penale dì condanna ìn ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinarío per errore materiale o dì fatto, personalmente, chiedendo - per quanto è permesso comprendere da un testo dalla difficile lettura - l'annullamento della sentenza di legittimità.

3. Rilevato che tale ricorso è inammissibile, proprio perché proposto personalmente. Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinarío per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039. Tra le non massimate, Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore).

4. Rilevato, pertanto, che il rícorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il C. iglíere estensore Il President