Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special court registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special roll required for Cassation proceedings. Although the lower court had converted the appeal into a Cassation request, the lack of the lawyer's special registration rendered the entire document invalid under procedural law. Consequently, the Court rejected the request for acquittal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The signature of an attorney not enrolled in the special roll of the Court of Cassation renders the appeal or converted Cassation request inadmissible, regardless of the form in which the challenge was initially filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 10/07/1967 avverso la sentenza del 20/11/2017 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 20/11/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava Giovanni Romagnolo colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), I. 30 aprile 1962, n. 283.
2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, riconoscersi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Emiliano Iasevoli del foro di Napoli - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favgre della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 gliere estensore