Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of recidivism defense and failure to account for prescription suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for aggravated theft and recidivism. The appellant argued that the crimes were prescribed, but the court found he failed to explicitly exclude recidivism in his defense and ignored the 329-day suspension of the prescription period. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: The defense of prescription must be raised with specificity regarding recidivism, and the court must consider any statutory suspension of the prescription term; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSONE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 16/10/1970 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che con sentenza del 16/10/2023 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Siracusa, con la quale Raffaele Tassone era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 648 cpv. cod. pen., 171-ter, I. 22 aprile 1941, n. 633, e condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, eccependo l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati prima della sentenza di appello, alla luce dell'esclusione della recidiva disposta già in primo grado. 2.1. Rilevato che è stata depositata memoria, a conferma del motivo di impugnazione.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, trascura che la recidiva reiterata e specifica non è stata esclusa, ma solo posta in bilanciamento per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, non considera i 329 giorni di sospensione del termine di prescrizione. Quanto al primo profilo, in particolare, già la prima sentenza ha specificato - sia in motivazione che nel dispositivo - che le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. dovevano essere ritenute "equivalenti" (di certo alla contestata recidiva, in assenza di altre circostanze aggravanti) "in ragione del comportamento processuale tenuto, improntato alla sostanziale ammissione del fatto".
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 sigliere estensore,