Ordinanza — n. 39783/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 22/4/2024 la Corte di appello di Bologna rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Giuseppe Flagiello con la pronuncia del 12/5/2023 del Tribunale di Modena, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39783/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAGIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/08/1963 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 22/4/2024 la Corte di appello di Bologna rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Giuseppe Flagiello con la pronuncia del 12/5/2023 del Tribunale di Modena, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, per un verso, l'avvenuta abrogazione della norma ad opera della I. 29 dicembre 2022, n. 197, e, per altro verso, l'insussistenza del reato per impossibilità assoluta del ricorrente di conoscere l'entità delle presunte vincite, in assenza di estratti conto • rilasciati dalla società di gioco.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 4.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato - quanto al primo motivo - la piena vigenza della norma contestata per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964; tra le mblte non massimate, Sez. 3, n. 30937 del 26/6/2024, Muigei) con motivazione che il ricorso non cita, tantomeno contesta. 4.2.
Con riguardo, poi, al profilo oggettivo e soggettivo del reato, la Corte di appello ha evidenziato non solo il rilevante importo delle vincite non dichiarate per gli anni 2017 e 2018, ma anche che, pur tenendo conto solo delle ricariche (dunque, unicamente dei nuovi apporti in denaro immessi durante l'anno), si otterrebbero importi ampiamente superiori quelli previsti per poter accedere al beneficio. Ancora, la sentenza ha ribadito la rilevanza, ai fini in esame, delle vincite accreditate sul conto ed utilizzate per effettuare nuove giocate, come sostenuto ancora da questa Corte con affermazioni con le quali il ricorso non si confronta affatto;
è stata richiamata, inoltre, la recente sentenza n. 54/2024 della Corte costituzionale, che ha ribadito che" la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo «non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco» del percettore e che da questo «siano stati utilizzati per effettuare altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota l'effettiva disponibilità delle somme» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 settembre 2021-15 febbraio 2022, n. 5309)." Considerato che anche questi argomenti sono estranei al ricorso, che si sviluppa su inammissibili considerazioni di merito fondate sul meccanismo delle vincite, che "in realtà sono delle perdite".
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il