Cassation court dismisses appeal claiming financial threshold exceeded by mere presumptions without contrary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the financial threshold was met solely through presumptions. The appellate court had already found sufficient evidence based on objective trial results, which the defendant failed to challenge with specific contrary data. The court refused to re-evaluate the same evidentiary findings, ruling that the lower court's reasoning was not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; The cassation court cannot re-evaluate evidentiary findings already examined by the court of first instance and appeal, and mere presumptions do not suffice to establish the financial threshold absent contrary evidence.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE DARIO nato a CATANIA il 01/04/1976 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 14/9/2023 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 28/1/2019 dal locale Tribunale, con la quale Salvatore Dario Catania era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando che il superamento della soglia di punibilità sarebbe stato accertato con mere presunzioni della Guardia di finanza, che non potrebbero assurgere a prova in sede penale, con evidente vizio motivazionale.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 era stato adeguatamente accertato, e che l'imputato non aveva allegato alcun elemento di segno contrario, con particolare riguardo ad eventuali spese e costi; questi argomenti, peraltro, sono contestati nel ricorso con affermazioni generiche, che contestano una indimostrata, mera "trasposizione delle presunzioni in ambito penale", in contrasto con il contenuto della sentenza.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024