Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as they raise only merits arguments inadmissible in the review phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Betti and Rosi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued they were not responsible for the crimes, claiming they were merely employees or that their roles were unproven. The court rejected these arguments because they addressed substantive facts and evidence rather than legal errors, which are reserved for the trial phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise arguments regarding facts or evidence, as the review phase is limited to legal questions and cannot re-examine the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals review phase merits arguments cassation procedure criminal liability responsabilità del gerente amministrazione infedele qualificata imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BETTI MAURO GABRIELE nato a ADRARA SAN MARTINO il 27/01/1950 ROSI DEMIS nato a CALCINATE il 15/01/1976 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 9/6/2023 la Corte di appello di Brescia riformava nei limitati termini del dispositivo la pronuncia emessa il 23/6/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la quale Mauro Gabriele Betti e Demis Rosi erano stati giudicati colpevoli di una pluralità di reati di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, contestando l'affermazione di responsabilità. Betti - quale amministratore di diritto di una delle società coinvolte - sostiene di esser stato sempre estraneo alla gestione dell'ente, in quanto mero dipendente con mansioni di basso livello, limitatosi a firmare un atto notarile e ad aprire conti correnti poi curati da altri. Rosi, per contro, sostiene che il contestato ruolo di amministratore di fatto della stessa e di un'altra società non sarebbe stato provato, specie alla luce degli elementi tipici dei vari reati ascritti e del carattere concorsuale degli stessi.

3. Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili, sviluppandosi evidentemente lungo linee di merito, proprie della sola fase di cognizione e non consentite in sede di legittimità: come l'impugnazione del Betti sostiene un argomento di fatto (l'estraneità dell'imputato alla gestione dell'ente) senza neppure menzionare la sentenza di appello, con la quale, pertanto, manca un qualunque indizio di confronto, così il ricorso del Rosi, pur ponendosi in apparente atteggiamento critico con la stessa pronuncia, si arresta in realtà a considerazioni generiche, limitandosi a negare alla stessa motivazione un effettivo contenuto in punto di responsabilità.

Neppure un accenno, dunque, a quanto sostenuto dal Giudice del gravame, che - anche richiamando la più che ampia ed articolata sentenza di primo grado - ha confermato la responsabilità dei ricorrenti, nei termini del dispositivo, con una pluralità di argomenti del tutto solidi, fondati su concreti riscontri istruttori e privi di illogicità manifeste, dunque non censurabili: in particolare, sono state ricostruite le vicende delle società, i ruoli dei due imputati, per come accertati, al pari delle prove a sostegno dei numerosi reati riconosciuti, anche in relazione alle censure mosse negli atti di gravame (riprodotte integralmente nei ricorsi).

4. Rilevato, pertanto, che le impugnazioni debbono essere dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. •

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec