Ordinanza — n. 39776/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 26/10/2023 il Tribunale di Trapani dichiarava Elvira Pietropaolo colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 46, comma 2, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, 4, I. 20 maggio 300, n. 70, 114, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, condannandola alla pena di tremila euro di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 46, comma 2, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, 4, I. 20 maggio 300, n. 70, 114, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, condannandola alla pena di tremila euro di ammenda.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLO ELVIRA nato il 24/06/1982 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avfio alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/10/2023 il Tribunale di Trapani dichiarava Elvira Pietropaolo colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 46, comma 2, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, 4, I. 20 maggio 300, n. 70, 114, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, condannandola alla pena di tremila euro di ammenda.
2. Rilevato che la sentenza è stata impugnata dalla condannata, con atto di appello poi convertito in ricorso per cassazione.
3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Fabio Sammartano del foro di Trapani - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannato„al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 liere es ns