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Ordinanza — n. 39774/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39774/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'11/12/2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Brindisi, riduceva la pena irrogata ad Arcangelo Fasànelli con riguardo al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando il vizio di motivazione, sul presupposto che non sarebbe stato accertato il dolo specifico a sostegno del reato, del quale, peraltro, non ricorrerebbero gli elementi costitutivi: il reddito della società ed il volume d'affari, infatti, sarebbero stati comunque ricostruiti, così da non risultare alcuna impossibilità a tale riguardo. E' censurata, inoltre, la totale assenza di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con evidenti riflessi sulla pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando il vizio di motivazione, sul presupposto che non sarebbe stato accertato il dolo specifico a sostegno del reato, del quale, peraltro, non ricorrerebbero gli elementi costitutivi: il reddito della società ed il volume d'affari, infatti, sarebbero stati comunque ricostruiti, così da non risultare alcuna impossibilità a tale riguardo. E' censurata, inoltre, la totale assenza di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con evidenti riflessi sulla pena.

Parole chiave

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elusione fiscale complicità in sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione inchiesta per frode fiscale sottrazione dell'iva onere della prova del contribuente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANELLI ARCANGELO nato il 09/11/1975 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'11/12/2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Brindisi, riduceva la pena irrogata ad Arcangelo Fasànelli con riguardo al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando il vizio di motivazione, sul presupposto che non sarebbe stato accertato il dolo specifico a sostegno del reato, del quale, peraltro, non ricorrerebbero gli elementi costitutivi: il reddito della società ed il volume d'affari, infatti, sarebbero stati comunque ricostruiti, così da non risultare alcuna impossibilità a tale riguardo. E' censurata, inoltre, la totale assenza di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con evidenti riflessi sulla pena.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha richiamato la costante giurisprudenza in forza della quale in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862).

Ancora, è stata accertata l'avvenuta distruzione (o l'occultamento) delle fatture emesse, ritenuta - unitamente all'univoca operatività dell'ente - espressione della produzione di un reddito e di un effettivo volume d'affari, specie in assenza di elementi o di allegazioni di segno contrario.

5. Ritenuto, poi, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza risulta ancora immune da vizi. Non si riscontra, infatti, la carenza di motivazione censurata, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente escluso la concedibilità di "benefici" (da intendere quali le circostanze attenuanti generiche, richiamate nell'esposizione dei motivi), ostandovi i precedenti penali e l'entità delle pene riportate dal Fasanelli. t.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 igl